(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 113
                        del 31 dicembre 1999)
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Delega alle province
    1.  Ai  fini  della  concessione  delle  deroghe agli orari degli
esercizi commerciali previste dall'art. 12 del decreto legislativo n.
114  del  31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle
province  l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica
e  delle  citta'  d'arte  o  le  zone del territorio dei medesimi e i
periodi  di maggiore afflusso turistico, con le modalita' e i criteri
indicati agli articoli seguenti.
    2.  La  giunta  regionale  esercita,  ai sensi dell'art. 55 dello
statuto  regionale  i  poteri  di iniziativa e di vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni delegate.