(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 31 dicembre 1999) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Delega alle province 1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalita' e i criteri indicati agli articoli seguenti. 2. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.